Cassazione Civile, Sentenza
28/02/2020, n. 5610
Con la sentenza n. 5610/2020 emessa
il 28 febbraio 2020, la Cassazione ha definitivamente stabilito che l’Istituto
di Credito non deve provare l’inesistenza dell’apertura di credito di cui
all’art. 1842 c.c. o la natura solutoria delle rimesse, ma solo eccepire il
decorso del tempo e far valere la prescrizione dell’annotazione delle singole
rimesse bancarie.
La vicenda trae origine dalle
richieste di un correntista che domandava la condanna del proprio Istituto di
Credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite con l’applicazione di
interessi debitori ultra-legali la cui misura non era stata concordata per
iscritto, la capitalizzazione trimestrale e la commissione di massimo scoperto
non pattuita. La Banca convenuta, aveva chiesto il rigetto della domanda,
eccependo la decadenza per mancata contestazione degli estratti conto,
l’irripetibilità del pagamento degli interessi in misura ultra-legali, quali
obbligazioni naturali, la prescrizione decennale.
Il Giudice del primo grado di giudizio aveva
accolto la domanda con riferimento agli interessi ultra-legali e con
riferimento all’anatocismo; avverso tale sentenza il correntista aveva proposto
appello, con appello incidentale dell’Istituto di Credito. Successivamente la
Corte di Appello competente aveva rigettato gli appelli presentati da entrambe
le parti, rideterminando anche l’importo dell’indebito. Gli eredi
dell’appellante principale, nel frattempo deceduto, proponevano ricorso per
cassazione.
La Suprema Corte investita della questione, con
la sentenza n. 5610/2020, richiama la sentenza n. 24428/2010 secondo cui la prescrizione del
diritto alla restituzione ha una differente decorrenza a seconda del versamento
effettuato, di tipo solutorio o ripristinatorio, e ripercorre la querelle
interpretativa della “formulazione
dell’eccezione di prescrizione” ovvero se la banca dovesse necessariamente indicare
il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l’esistenza di
singoli versamenti solutori, a partire dai quali l’inerzia del titolare del
diritto poteva venire in rilievo, oppure potesse limitarsi ad opporre tale
inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, in base
alla norma applicabile al caso concreto.
Da tali considerazioni è scaturito un annoso contrasto
giurisprudenziale fra opposti indirizzi, solo di recente risolto dalla sentenza n. 15895 del 13/06/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione
che hanno stabilito che, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di
allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio,
voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di
conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, senza l’indicazione delle
specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Ad avviso delle Sezioni
Unite, va distinto l’onere di allegazione del convenuto a seconda che si sia in
presenza di eccezioni in senso stretto, o eccezioni in senso lato: nel primo
caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, possono esser introdotti
nel processo solo dalla parte, mentre nel secondo sussiste il potere-dovere di
rilievo da parte dell’ufficio.
L’onere di allegazione va distinto dall’onere della prova in
quanto il primo riguarda la delimitazione del thema decidendum mentre il secondo costituisce per il giudice
regola di definizione del processo; pertanto, l’aver assolto all’onere di
allegazione non vuol dire aver proposto una domanda o un’eccezione fondata, in
quanto poi l’allegazione va provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo
onere, e le risultanze probatorie devono poi esser valutate, in fatto e in
diritto, dal giudice.
Pertanto, in tema di onere di allegazione, in generale, e di
onere di allegazione riferito all’eccezione di prescrizione, non spetta alla
banca indicare il dies a quo del
decorso della prescrizione; in effetti, l’elemento qualificante dell’eccezione
di prescrizione è l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto, che
costituisce, l’elemento principale, al quale la legge collega l’effetto
estintivo.
In conclusione la Corte di Cassazione afferma che “non è la banca a dover provare
l’inesistenza di apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse,
essendo sufficiente alla medesima, eccepire il decorso del tempo e far valere
la prescrizione dall’annotazione delle singole rimesse”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la
Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle
spese di lite in favore della controricorrente.
Avv. Viviana
Rita Cellamare